A chi è rivolto
Possono costituire un'unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, non legate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o altra unione che non si trovano in nessuna delle cause impeditive di cui all’art. 1, comma 4, della legge 20 maggio n. 76 (precedenti matrimoni, infermità di mente, assenza di vincoli di parentela, assenza di condanne definitive per omicidio, consumato o tentato, nei confronti dell’ex coniuge).
La richiesta di unione civile viene fatta dalle parti o da un loro rappresentante
(con scrittura privata non autenticata – art. 70-bis, comma 4, del d.P.R. 396/2000 –) all’ufficiale dello stato civile di un Comune scelto liberamente, senza che sia
necessario alcun collegamento con il Comune di residenza delle parti medesime