A chi è rivolto
Ai genitori non coniugati, maggiori di sedici anni (salva autorizzazione del Tribunale), che non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano al riconoscimento (art. 250 e 251 c.c.) che desiderano riconoscere il figlio successivamente alla nascita.
Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere effettuato dopo la nascita
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori
- dal solo padre
Se il riconoscimento è di un solo genitore, l’eventuale successivo riconoscimento del figlio minore di 14 anni, da parte dell’altro genitore, può avvenire solamente con l’assenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio.
In caso di diniego dell'assenso, il genitore che intende effettuare il riconoscimento può ricorrere al giudice competente.
Il riconoscimento del figlio maggiore di 14 anni non produce effetto senza il suo consenso.
Se il riconoscimento viene richiesto da cittadini stranieri deve inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero rilasciato dal Consolato del Paese straniero in Italia (art. 35 legge 218/95)