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Dichiarazione di nascita

(urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30)
  • Servizio attivo
Procedimento di dichiarazione di nascita

A chi è rivolto

Nel caso di genitori uniti in matrimonio:

  • uno dei due genitori o entrambi;
  • persona con procura speciale dei genitori.

Nel caso di genitori non uniti in matrimonio:

  • padre e madre insieme, se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia;
  • padre e madre insieme se entrambi vogliono riconoscere il figlio, la figlia, anche se già sposati con altra persona;
  • la sola madre se il padre non viene nominato;
  • il solo padre se la madre non vuole essere nominata.

 

Approfondimenti

La Corte Costituzionale con sentenza n. 131 del 27/04/2022 ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno. Deve però esservi l’accordo di entrambi i genitori.
La scelta può essere tra:
– doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
– solo cognome paterno;
– solo cognome materno.
L’accordo dei genitori sarà ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita (vedi circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 14/06/2017)

Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita. Nel caso siano imposti due o piu’ nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.
esempio:
Laura, Giovanna Aurora: solo il primo nome sarà riportato nelle certificazioni
Laura Giovanna, Aurora: i primi due nomi saranno riportati nelle certificazioni
Laura Giovanna Aurora: tutti e tre i nomi saranno riportati nelle certificazioni

Non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, oppure nomi indicanti località o nomi “imbarazzanti”.
Ai figli di cui non siano conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale.
I nomi stranieri devono essere espressi con le lettere dell’alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e – ove possibile – anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine.
Nell’attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza.

E’ garantita alle donne che lo desiderino, la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l’anonimato, e senza quindi alcun obbligo di riconoscimento del figlio.
In questo caso la dichiarazione di nascita è effettuata dal medico/ostetrica che hanno assistito al parto rispettando la volontà della madre di non essere nominata ed il neonato verrà affidato ai servizi sociali per essere avviato all’adozione.
Il cognome e il nome del bambino saranno assegnati dall’Ufficiale di stato civile che redige l’atto.

La dichiarazione non può essere fatta in ospedale, ma solo nel Comune in cui è avvenuto l’evento (cioè non in quello di residenza dei genitori, se diverso).
L’Ufficiale di stato civile dovrà prima di tutto acquisire dall’ospedale la documentazione necessaria per poter procedere con la dichiarazione, l’appuntamento potrebbe subire variazioni di orario e di giorno. Data la delicatezza della situazione, l’ufficio assicura  che la pratica verrà trattata con la massima cura e urgenza.

Come fare

E’ necessario prenotare un appuntamento con l’ufficio di stato civile al numero 0558743290.

Tempistiche precise del procedimento 

  • entro 3 giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
  • entro 10 giorni dalla nascita all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita o il comune di residenza dei genitori.

 

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere 

  • attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto. Ricorda che dell’attestazione di nascita devi portare l’originale (non verranno accettate fotocopie); prima di contattare l’ufficio accertati che tutti i dati presenti nella dichiarazione siano corretti, altrimenti ti invitiamo a rivolgerti alla Direzione Sanitaria;
  • atto di riconoscimento prenatale se presente;
  • documento di riconoscimento/d’identità in corso di validità (carta d’identità/patente/passaporto) in originale (non verranno accettate fotocopie)
  • le persone che non conoscono la lingua italiana devono farsi assistere da un/a interprete maggiorenne munito/a di documento di riconoscimento/identità.

 

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione del neonato/a nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Nascita
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 15/05/2025 10:37.18

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