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Avvio del procedimento di divorzio o separazione davanti all'ufficiale di stato civile del comune

(urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132~art12)
  • Servizio attivo
Procedimento di avvio del procedimento di divorzio o separazione davanti all'ufficiale di stato civile del comune

A chi è rivolto

Si può ricorrere a tale modalità semplificata solo se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • non devono esserci figli tra i coniugi:
    • minori
    • maggiorenni incapaci o in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato
    • economicamente non autosufficienti.
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione dell'assegno periodico di divorzio (cd. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare). L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).

 

Le parti possono procedere davanti all’Ufficiale di Stato Civile anche a modificare le condizioni di separazione o divorzio già raggiunte in precedenza.

Approfondimenti

  • di iscrizione dell’atto di matrimonio civile (luogo in cui il matrimonio è stato celebrato);
  • di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi o celebrato all’estero tra due cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero;
  • di residenza di almeno uno dei coniugi.

Come fare

I coniugi che intendono separarsi o divorziare devono:

  • prenotare un appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile del Comune al seguente numero di telefono 055 8743290;
  • presentarsi personalmente e congiuntamente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, all’appuntamento per sottoscrivere l’accordo di separazione o divorzio alle condizioni fra loro concordate;

comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso. La conferma rende efficaci gli effetti della separazione o del divorzio dalla data della prima sottoscrizione. La mancata comparizione di uno o di entrambi i coniugi equivale a mancata conferma dell’accordo.

Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare le date in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.

Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.

La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.

Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.

Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Domanda di avvio del procedimento di divorzio e separazione
Copia del documento d'identità

Costi

Diritto fisso di € 16,00 da pagare tramite il servizio online PagoPA prima del ricevimento delle dichiarazioni e della redazione dell'atto contenente l'accordo.

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un atto di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Matrimonio
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 15/05/2025 09:52.40

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