A chi è rivolto
Tutti i cittadini che hanno bisogno di autenticare la propria firma su un documento/atto.
Casi particolari:
- Autentiche di firme per minorenni
Per i minorenni la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore. - Autentiche di firme per interdetti
Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina. - Autentiche di firme a domicilio
Le persone impossibilitate per gravi motivi di salute a recarsi presso gli uffici comunali, possono richiedere l’autentica di firma al proprio domicilio. In questo caso, occorre che una persona maggiorenne incaricata (preferibilmente un familiare) prenoti un appuntamento al numero 800 882299.
Un funzionario incaricato dal Sindaco si recherà al domicilio del richiedente per effettuare l’autentica di firma. il riconoscimento e raccogliere la firma autografa.
Per effettuare questo servizio è necessario essere in possesso di apposita documentazione medica che attesta che la persona interessata è impossibilita a recarsi in Comune per gravi motivi di salute.
- Autentiche di firme per atti e documenti da presentare all’estero
Se l’atto deve essere prodotto all’estero e si vuole che mantenga la sua valenza legale a tutti gli effetti, la sottoscrizione del Pubblico Ufficiale del Comune deve essere poi “legalizzata e apostillata” dal competente ufficio della Prefettura di Firenze. - Autentiche di firme per persone impossibilitate ad apporre la firma
- Se il dichiarante non è in grado di firmare, è sufficiente che apponga un segno di croce sul documento.
- Se il dichiarante, capace di intendere e di volere, ha una impossibilità fisica alla firma (tutto quanto rientra nell’incapacità fisico/materiale di reggere una penna), al posto della firma si scriverà “impossibilitato alla firma per incapacità fisica” e poi procederà all’autenticazione; in questo caso comunque il richiedente, pur non riuscendo ad apporre dei segni grafici in calce al documento, manifesta con le parole o con i gesti la propria volontà alla sottoscrizione.
- Se il dichiarante, oltre a non essere in grado di firmare il documento, non è in grado di manifestare una propria volontà per incapacità di intendere e di volere, non si potrà procedere ad alcuna autenticazione di sottoscrizione. Se i congiunti si trovassero quindi nell’impossibilità, a causa della mancanza del documento con sottoscrizione autenticata, di presentare istanze nell’interesse dell’incapace e se l’incapacità risulta non temporanea sarà necessario che adottino le procedure di legge previste per la nomina di Amministratori di sostegno o tutori.