A chi è rivolto
Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10):
- essere cittadini italiani di buona condotta morale
- essere residenti nel Comune
- godere dei diritti civili e politici
- avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
- possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).
Non possono chiedere l’iscrizione all’Albo dei giudici popolari:
- i magistrati e funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.