A chi è rivolto
Gli elettori fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41 ).
Sono da considerarsi fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità tale da impedire di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore. affetto da impedimento fisico talmente evidente da non lasciare dubbi (cecità, amputazione delle mani, paralisi) non deve presentare alcuna domanda, ma semplicemente andare al seggio con l’accompagnatore scelto.
Negli altri casi occorre andare, in qualunque momento e comunque in tempo utile per votare, alla ASL e farsi rilasciare il certificato medico che autorizza il voto assistito. Dopo di che è possibile recarsi al seggio per votare.
Per coloro che sono affetti da impedimento fisico permanente, inoltre, vi è la possibilità di chiedere all’Ufficio Elettorale del proprio Comune l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, recante la scritta “AVD”, che autorizza l’interessato ad essere assistito in modo permanente nell’esercizio del diritto di voto (ai sensi della Legge 05/02/2003, n. 17, art. 1, com. 2) .