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Descrizione

Cambiare nome e cognome

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:

  • cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
  • cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
  • modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
  • modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile.

Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Approfondimenti

La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il richiedente deve presentare al prefetto un esempio dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, dove prescritte. A questo punto il Prefetto emetterà Decreto definitivo che dovrà essere annotato, su richiesta dell'interessato, nei propri registri di nascita e nei relativi atti di stato civile e di anagrafe. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, dovrà comunicare il cambiamento all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, così da consentire l’ulteriore aggiornamento degli atti di stato civile e anagrafici.

Il cambio del proprio nome o cognome può chiederlo chi:

  • da sempre è stato identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile
  • porta nome o cognome ridicolo, vergognoso o che riveli l’origine di figlio non riconosciuto.

In entrambi i casi, la domanda di cambiamento con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'Ufficio di Stato Civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del Comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 90, com. 1). 

L'affissione deve avere la durata di 30 giorni consecutivi.

1) Presentazione della richiesta di cambiamento di nome e cognome alla Prefettura

La domanda va presentata presso la Prefettura di residenza tramite apposita modulistica.

2) Richiesta di affissione del primo atto rilasciato dalla Prefettura all’Albo pretorio del Comune di residenza e di nascita
Se la Prefettura considera valide le motivazioni per il cambio di nome/cognome, rilascia un primo decreto che deve essere pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio sia nel Comune di nascita che di residenza, al fine di consentire ai terzi interessati di proporre eventuali opposizioni. La richiesta di pubblicazione deve essere presentata compilando apposito modello (vedi scheda allegata).

3) Consegna del referto di pubblicazione alla Prefettura per l’emissione dell’eventuale decreto finale
Una volta trascorso il periodo di pubblicazione all’albo (30 giorni), il comune chiama il cittadino per prelevare il referto di avvenuta pubblicazione da portare in Prefettura.
La Prefettura, se non sono sorti cause ostative, emettere il decreto finale di cambiamento nome/cognome da far trascrivere negli atti di stato civile.

4) Richiesta di annotazione e trascrizione del decreto finale della Prefettura al Comune
Il decreto che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome deve essere trascritto e annotato dall’ufficiale di stato civile del Comune dove è stato formato l’atto di nascita, su richiesta del richiedente, nell’atto di nascita stesso dell’interessato, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome (ad esempio i figli).
L’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del comune della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
L’efficacia del decreto rimane sospesa fino all’adempimento delle formalità sopra indicate.
Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
La trascrizione del decreto è su richiesta dell’interessato (se minore di chi esercita la podestà genitoriale) previo appuntamento. Se non viene richiesta, il decreto è privo di efficacia.

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