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Iscrizione all'albo dei giudici popolari

(urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art14)
  • Servizio attivo
Procedimento di iscrizione all'albo dei giudici popolari

A chi è rivolto

Per iscriversi agli elenchi occorre (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9 e art. 10):

  • essere cittadini italiani di buona condotta morale
  • essere residenti nel Comune
  • godere dei diritti civili e politici
  • avere un'età compresa tra 30 e 65 anni
  • possedere il titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) e il titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise d’Appello (secondo grado).

Non possono chiedere l’iscrizione all’Albo dei giudici popolari:

  •  i magistrati e funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
     

Approfondimenti

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione  a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti. I cittadini, che possiedono i requisiti previsti dalla legge possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.

Scheda informativa a cura del Ministero della Giustizia

Come fare

Le iscrizioni sono fatte ogni 2 anni, dal 1 aprile al 31 luglio degli anni dispari.

L’iscrizione all’albo è permanente, una volta iscritti non occorre ripresentare la domanda.

La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:

a) trasmissione via posta elettronica certificata (PEC) con allegata copia del documento di identità al seguente indirizzo: comune.lastra-a-signa@pec.it;

b) trasmissione via email  con allegata copia del documento di identità al seguente indirizzo: urp@comune.lastra-a-signa.fi.it;

c) consegna diretta allo Sportello Unico al Cittadino del Comune (Piazza del Comune n. 17);

d) raccomandata A/R con allegata copia del documento di identità indirizzata a: Ufficio Statistica del Comune di Lastra a Signa – Piazza del Comune n. 17, 50055 Lastra a Signa (FI);

e) tramite servizio online.

Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari
Copia del documento d'identità

Costi

Tipo di pagamentoImporto
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per presentare domanda utilizzando i servizi online, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'iscrizione all'albo o registro tenuto dall'Amministrazione.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: Le domande di iscrizione devono essere presentate al proprio Comune di residenza dal 1 aprile al il 31 luglio di ogni anno dispari. Il procedimento si conclude al termine degli accertamenti necessari.

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Elezioni
Categorie:
  • Anagrafe e stato civile
Ultimo aggiornamento: 05/05/2025 10:41.38

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